Avv. Giancarlo Marzo, Partner Loconte & Partners e Dott. Corrado Gallo, Associate Loconte & Partners
Con la Circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito il perimetro applicativo della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 119/2018. Oltre ad aver individuato le violazioni definibili, il documento di prassi ha confermato, tra le altre, che l’avvio di attività di controllo dopo il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. citato) relativa alle violazioni constatate nel pvc, non rappresenta causa ostativa alla definizione agevolata, a condizione che tale attività non si sia conclusa – prima dell’accesso alla procedura agevolata- con le altre modalità di definizione previste dalla legge.
La procedura prevista dall’art. 1 del D.L. n. 119/2018 (“Decreto fiscale”) consente al contribuente di beneficiare di una rapida regolarizzazione della propria posizione fiscale, attraverso la definizione dell’integrale contenuto del PVC. Affinché la procedura sia esperibile, è necessario che il processo verbale sia stato comunicato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale) e che, a tale data, non sia stato notificato un avviso di accertamento con riferimento ai medesimi rilievi.
Le violazioni sanabili sono solo quelle di carattere sostanziale, in grado cioè di incidere sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, e relative alle imposte sui redditi, comprese le addizionali, ai contributi previdenziali e relative ritenute, alle imposte sostitutive, all’imposta regionale sulle attività produttive, all’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero, alle imposte sul valore delle attività finanziarie estere ed, infine, all’imposta sul valore aggiunto.
Ai fini del perfezionamento della definizione, il contribuente deve presentare, entro il 31 maggio 2019, la relativa dichiarazione e il versamento in autoliquidazione delle imposte derivanti dalla violazione contestata, ottenendo come effetto premiale lo stralcio delle sanzioni e degli interessi.
Al pari delle altre “sanatorie” previste dal Decreto fiscale, anche la definizione agevolata dei PVC è stata oggetto di interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle Entrate. Al riguardo, con la Circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, l’Amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai numerosi profili controversi della nuova disciplina.
Contenuto integrale del PVC. Quanto all’“integralità” del PVC cui fa riferimento l’art.1 del Decreto fiscale, il documento di prassi ha chiarito che, oggetto della procedura agevolata non sono i singoli settori impositivi, ma il periodo d’imposta oggetto di constatazione. In altri termini, il contribuente può decidere il periodo d’imposta per il quale intende avvalersi della sanatoria, qualora la contestazione si riferisca a più di uno, ma non può scegliere i singoli settori impositivi da definire.In caso di definizione parziale, ovvero, soltanto di uno o più periodi d’imposta oggetto di PVC, l’attività amministrativa procederà ordinariamente in riferimento agli ulteriori periodi d’imposta oggetto del processo verbale ma non definiti ai sensi dell’art. 1 citato.
Attività di accertamento successiva. La Circolare di aprile ha precisato ulteriormente che l’eventuale avvio di attività di controllo e accertamento successiva al 24 ottobre 2018 e relativa ai medesimi rilievi contenuti nel PVC definibile, non rappresenta, di per sé, causa ostativa all’accesso alla procedura agevolata. In sostanza, in richiamo a quanto già espressamente previsto dal Provvedimento n. 17776/2019, già risolutivo della questione, il documento di prassi in commento ha definitivamente chiarito che non ha alcun effetto preclusivo sulla definizione del processo verbale di constatazione, né la notifica di un avviso di accertamento avente ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale, né la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione ex articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997, riguardante il medesimo avviso di accertamento, nonché la sua impugnazione.
Ad ogni modo, è chiaro che tali procedimenti non devono essersi conclusi, prima dell’accesso alla definizione agevolata di cui all’art. 1, D.L. n. 119/18, mediante altre modalità di definizione previste dalla legge.
Ulteriormente, è stato chiarito che nell’ipotesi in cui, in seguito all’attività accertativa, l’Agenzia delle Entrate abbia notificato un avviso avente ad oggetto solo parte dei rilievi contenuti nel PVC, ovvero, abbia emesso un provvedimento in autotutela parziale con cui abbia rideterminato gli importi dovuti, il contribuente potrà certamente beneficiare dell’agevolazione in parola. In sede di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 1 in esame, questi può infatti emendare gli eventuali errori, presenti nel PVC, in ordine ai quali l’Ufficio ha già provveduto alla correzione con atto ufficiale.
La possibilità per il contribuente di tener conto delle eventuali rideterminazioni già operate a suo favore da parte dell’Amministrazione finanziaria è, d’altronde, figlia dei principi di buona fede e trasparenza cui il rapporto tra Fisco e contribuenti dovrebbe sempre ispirarsi.
Scrivi un commento