Con la rinuncia all’eredità, che ha effetto retroattivo le sanzioni non sono dovute e il pagamento di una sola non costituisce accettazione del debito, ma attenzione all’accettazione tacita
In questo periodo di crisi dovuta al Covid è meglio conoscere bene la questione della rinuncia all’eredità.
Quando si perde una persona cara di famiglia e questi non ha nulla, mai come in questa occasione è opportuno fare la rinuncia all’eredità.
Nella mia carriera professionale mi capito una signora di Milano, che si vide pignorato lo stipendio per debiti del padre, che era deceduto e lei non aveva fatto la rinuncia. Alla domanda che gli posi, per quale motivo non avesse fatto al rinuncia all’eredità, mi rispose non aveva niente da ereditare. Niente di più sbagliato, niente attivo, ma ci sono i debiti che possiamo non conoscere.
Quando non c’è attivo conviene fare subito la rinuncia.
Chi rinuncia all’eredità non perde il diritto alla pensione di reversibilità: si tratta, infatti, di una prestazione, in favore dei superstiti, che ha natura assistenziale. Costituisce un diritto del coniuge e che non ha nulla a che vedere con le regole sulla successione.
L’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e l’art. 8 d.lgs. 472/1997 stabiliscono a non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
La rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo, come disposto dall’articolo 521 del Codice civile, per cui non possono essere addebitabili all’erede le sanzioni del de Cujus salvo che l’ente provi che il chiamato all’eredità fosse l’autore materiale delle infrazioni per potersi rivalere su di lui.
Bisogna fare attenzione però all’accettazione tacita, se ad esempio ricevete delle multe auto di vostro padre deceduto, pagate per errore una sola multa e poi fate la rinuncia, il pagamento non costituisce accettazione del debito e la rinuncia ha effetto retroattivo. Il pagamento di una sanzione del de cujus nelle more della rinuncia all’eredità non comporta l’accettazione tacita della stessa.
Se però utilizzate l’auto di vostro padre e l’uso si accertato tramite un verbale, oppure vi intestate la macchina, ecco che si verifica l’accettazione tacita, che rende nulla la rinuncia.
Stesso principio per chi accetta l’eredità con beneficio di inventario. Pagare le multe del de cuius non fa decadere dal beneficio, a meno che si dimostri che il chiamato fosse l’autore delle violazioni
La questione degli atti dispositivi che fanno accettare automaticamente l’eredità, con conseguente obbligo di pagare anche la maggior parte dei debiti del defunto, è molto dibattuta in giurisprudenza.
In genere è ammessa la mera gestione conservativa dei beni compresi nell’asse ereditario, come la presentazione della dichiarazione di successione, il pagamento delle imposte e delle tasse, mentre effettuare la voltura catastale di un immobile o abitarlo per esigenze private viene considerato un atto dispositivo che implica l’accettazione dell’eredità.
Sulla base di questo principio, usare un veicolo oggetto di eredità per andare a lavoro o per altre esigenze personali, ove dimostrato, può rappresentare un’accettazione tacita dell’eredità.
In caso di sinistri, multe con contestazione immediata o accertamenti con alcoltest ad esempio, il rischio di un’accettazione tacita è quindi concreto.
Il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari diventa legittimato passivo nelle azioni relative a eventuali debiti del de cuius.
La giurisprudenza è invece unanime nel considerare la voltura catastale degli immobili costituenti l’asse ereditario un atto dal quale desumere l’accettazione tacita dell’eredità
Questi ultimi principi sono stati espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.20878/2020, depositata il 30 settembre 2020.
Scrivi un commento