L’avviso di ricevimento, non firmato dall’agente postale rende inesistente la notifica
Il confine tra Nullità e inesistenza della notificazione secondo i Giudici Cassazione sentenza 17373/2020
E’ molto frequente in Commissione tributaria, che nel fascicolo processuale l’agente della riscossione esibisca come perfezionamento della notifica una ricevuta di ritorno, completamente in bianco oppure compilata e priva sia del timbro delle poste sia della firma dell’agente postale.
Secondo la Suprema Corte l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art.149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146).
Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U. 20/07/2016, n. 14916).
Nella vicenda in discussione, infatti, avendo il giudice di merito accertato che l’avviso di ricevimento non risultava sottoscritto dall’agente postale, non resta consentito attribuire la paternità dell’atto ad un “soggetto qualificato”.
Tale vizio si deve ricondurre nell’alveo della mera nullità o dell’inesistenza? La differenza non è di poco conto, perché la nullità può essere sanata dal ricorso dell’atto a cui si riferisce, l’inesistenza non trova alcuna sanatoria ex art. 156 cpc.
L’omessa sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del postino configura l’inesistenza.
In ogni caso se la ricevuta di ritorno è riferibile a un atto presupposto, non c’è impugnazione, quindi la notifica sia essa nulla o inesistente nulla quaestio, il problema nasce se la ricevuta di ritorno riguarda invece un atto impugnabile, in questo caso bisogna stare attenti a valutarne strategicamente l’impugnazione.
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